AGEVOLAZIONI FISCALI

Contributi e agevolazioni
per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Scopri come risparmiare! In base ai diritti dell’acquirente si possono ottenere:
DETRAZIONE IRPEF 19%
Le spese sostenute dai contribuenti privati per l’acquisto di montascale o servo scale rientrano tra gli oneri con diritto alla detrazione di imposta IRPEF del 19% e sono da classificare tra le spese sanitarie per portatori di handicap. I beneficiari sono in primo luogo i portatori di handicap che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge. Tale autocertificazione dovrà attestare che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo di invalidità medesima. Intestazione della fattura: La fattura dovrà essere intestata al soggetto portatore di handicap qualora sia titolare di reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. Qualora il soggetto portatore di handicap sia fiscalmente a carico di un familiare, la fattura potrà essere intestata indifferentemente al soggetto stesso o al familiare che lo ha fiscalmente a carico. Il beneficiario della detrazione IRPEF è il contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa nell’interesse della persona fiscalmente a suo carico. Per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a 2.840,51 euro.
CUMULABILITA’ DELLE DETRAZIONI IRPEF
La detrazione IRPEF del 19% può essere fruita sulla parte eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (ora 50%) riferita alle spese per interventi di recupero edilizio tesi all’eliminazione delle barriere architettoniche. Invitiamo il Cliente a verificare sempre e in modo anticipato con i propri consulenti fiscali la corretta applicazione della normativa fiscale al proprio caso specifico.
IVA AGEVOLATA AL 4%
Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% a tutti sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap indicati all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. La vigente normativa sull’IVA prevede l’applicazione dell’ aliquota agevolata al 4% “anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
CONTRIBUTI REGIONALI ( LEGGE 13/89 ) PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il quadro normativo nazionale va completato con le recenti disposizione in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, a favore della fascia di individui, che permanentemente o temporaneamente, soffrono di una ridotta o impedita capacità motoria. Il D.M. 14 giugno 1989 n° 236 fornisce le “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”; contemporaneamente al Decreto stesso è stata pubblicata una “circolare esplicativa” della Legge stessa. A partire dalla data dell’11 agosto 1989 dovranno ottemperare alla citata Legge n°13 tutti i progetti relativi a:
  • costruzione di nuovi edifici privati (residenziali e non);
  • costruzione di nuovi edifici per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
  • ristrutturazione di edifici privati e di edifici per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.
A partire del 1996, per effetto del D.P.R. 24/7/96 n° 503, anche la costruzione di tutti gli edifici pubblici deve rispettare le prescrizioni di cui alla Legge n° 13 del 1989 (il D.P.R. n° 384 del 1978 è abrogato). La Legge n°13 e in particolare il D.M. 236 hanno formulato prescrizioni dimensionali ed una precisa serie di dettagli, che condensiamo qui di seguito:
  • le porte di cabina e di piano devono essere a scorrimento automatico: solo “nel caso di adeguamento” la porta di piano può essere ad anta incernierata, purché dotata di sistema per l’apertura automatica;
  • le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore ai 4 secondi;
  • l’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento, che garantisca una precisione di arresto con tolleranza massima di ± 2 cm;
  • lo stazionamento delle cabine ai diversi piani di fermata deve essere effettuata con porte chiuse;
  • tutte le bottoniere devono avere i pulsanti ad altezza massima compresa  tra i 1,10 e 1,40 m; i pulsanti devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille;
  • accanto alle bottoniere dev’essere posta una placca di riconoscimento del piano in carattere Braille;
  • la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina;
  • all’interno della cabina devono essere sistemati un citofono (ad altezza compresa tra gli 1,10 e gli 1,30 m), come pure una luce d’emergenza (con autonomia minima di 3 ore) e, “ove possibile”, un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
  • dev’essere prevista una segnalazione sonora dell’arrivo della cabina al piano.

DIMENSIONI MINIME DI CABINA – D.M. 236/89
Tipo di Edificio:
  • Nuovo non residenziale: 1400 ( profondità ) – 1100 ( larghezza ) 800 ( luce della porta )
  • Nuovo residenziale: 1300 ( profondità ) 950 ( larghezza ) 800 ( luce delle porta )
  • Pre-esistente: 1200 ( profondità ) 800 ( larghezza ) 750 ( luce della porta )
Le prescrizioni di cui sopra sono valide per tutto il territorio italiano ad esclusione della Regione Lombardia (Legge n° 6 del 22.2.89) e delle Regione Calabria (Legge n° 8 del 23.7.98).
AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Ecco un estratto tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate con la Guida aggiornata a Febbraio 2019 sulle detrazioni fiscali spettanti per le ristrutturazioni edilizie.
La Legge di bilancio 2019 ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2020, salvo non intervenga una nuova proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% con il limite di 48.000 euro. Dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli stessi interventi di recupero edilizio; le relative agevolazioni non sono tuttavia applicabili al settore degli impianti di sollevamento. Nella Guida, inoltre, vengono trattati anche altri benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare come la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale; le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.
Per informazioni più dettagliate è possibile consultare la guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link.
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